1 – Sentenza Primo Grado

Sentenza Primo Grado

AVVENUTA COMUNICAZIONE al P.G. il 18-09-2009

N. 504 / 09 Reg. Sent.

N. 1222/05 R.G.N.R.

N. 665/07 Reg. Trib.

Data deposito: 17 SET. 2009

 

TRIBUNALE DI CATANZARO

SEZIONE PRIMA PENALE

 Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice, dott.ssa Assunta Maiore, alla pubblica udienza dell’8 Luglio 2009 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

GIOVIALE CARMINE VINCENZO, (detto: “Enzo”), nato a Martone (RC) il 16.7.1966, Codice fiscale: GVLCMN66L16E993Z, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avvocato Luigi Aloisio, in Soverato (CZ – Catanzaro), via G. Bruno n. 93

Libero – contumace

IMPUTATO

a) Del reato p. e p. dell’art. 640, art. 61 n. 7 e n. 11 c.p., perchè, abusando della fiducia ingenerata dalla relazione derivante dalla prestazione di opera professionale quale avvocato, mediante articifi e raggiri consistiti nel garantire al suo assistito che il modo migliore per preservare il suo patrimonio da eventuali procedure esecutive dai creditori nei suoi confronti sarebbe stato quello di custodire personalmente detto patrimonio, in parte investendolo in operazioni finanziarie personalmente gestire in Bulgaria, inducendo in errore il suo cliente XXXXXXXXXX che si determinava a consegnare in contanti Euro 60.000,00 (ricevendo in garanzia un assegno a sua firma tratto da un conto corrente personale della somma di Euro 63.000,00), nonchè ulteriori Euro 100.000,00 (ricevendo sempre in garanzia altro assegno bancario della somma di Euro 100.000,00), otteneva l’ingiusto profitto pari a circa l’intera somma a lui consegnata da XXXXXXXXXX (10.000,00 Euro venivano recuperati mediante riscossione di uno degli assegni), posto che il capitale investito -nè tantomeno eventuali interessi- fu mai restituito a XXXXXXXXXX, nè gli assegni offerti in garanzia risultarono interamente riscuotibili. Con l’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. di aver cagionato alla persona offesa un danno di rilevante entità. Con l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 c.p. di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera. In Catanzaro l’1.11.2003

b) del reato p. e p. dell’art. 166 D. LGS. 58/98 per aver esercitato abusivamente l’attività di consulenzaintermediazione finanziaria, privo di qualsivoglia autorizzazione. In Catanzaro novembre 2003.

c) del reato p. e p. dell’art. 485 c.p. per aver formato un falso “mandato di gestione fiduciaria” in cui era apparsa in calce la firma XXXXXXXXXX. In Catanzaro il 26.2.2004

CONCLUSIONI

Il P.M.: condanna alla pena di mesi 9 (nove) di reclusione ed Euro 4.500,00 di multa.

La parte civile: conclude per iscritto chiedendo la condanna dell’imputato al risarcimento del danno.

Il difensore dell’imputato: assoluzione con formula terminativa ampia; in subordine minimo della pena e benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso in data 30.7.2007, il P.M. in sede citava in giudizio GIOVIALE CARMINE VINCENZO (detto: “Enzo”), per rispondere delle imputazioni meglio specificate in epigrafe. Differita l’udienza del 20.11.2007 per la necessità di rinnovare la notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti dell’imputato presso il difensore di fiducia (avendovi eletto domicilio con atto depositato presso la Procura in sede l’8.3.2007), all’udienza del 25.2.2008, dichiarata la contumacia del GIOVIALE, superata la fase delle questioni preliminari ed ammessa la costituzione di parte civile di XXXXXXXXXX, il Giudice ammetteva le prove richieste dalle parti, riservando la decisione sulla richiesta di perizia calligrafica all’esito della istruzione orale e documentale.

All’udienza del 19 Maggio 2088 si procedeva all’escussione del teste XXXXXXXXXX e le parti prestavano il consenso all’acquisizione degli accertamenti bancari effettuati dal Mar.llo De Santis e della relazione di accompagnamento dallo stesso redatta, utilizzabile per la decisione solo nella parte relativa ai predetti accertamenti e non anche a quella contenente informazioni testimoniali. Il P.M. rinunciava, quindi, al teste De Santis e, in assenza di opposizione, il Giudice ne revocava l’ammissione. Le parti prestavano, inoltre, il consenso all’acquisizione per lettura del verbale di sit rese da Branca Valerio ed alla rinuncia allo stesso come teste, del quale veniva pertanto revocata l’ammissione. Si procedeva poi all’esame del teste Tigani Vincenzo e ai sensi dell’art. 507 c.p.p., su richiesta concorde delle parti, veniva ammessa l’escussione quali testi di Procopio Giuseppe e Macrina Saverio.

All’udienza del 23.6.2008 venivano esaminati i testi Macrì Antonio e, con il consenso delle parti all’inversione di assunzione delle prove, Procopio Giuseppe (detto: “Pino”). Dopo il differimento delle udienze del 13.10.2008 e del 24.11.2008 per il contestuale impegno del giudice in udienza collegiale con imputati detenuti (e previa sospensione del processo ex art. 132 bis norme att. c.p.p. e art. 2 ter L.125/2008), l’udienza del 30.3.2009 veniva rinviata per l’adesione dei difensori alla astensione delle udienze proclamata dalle associazioni di categoria. Il 10.6.2009 veniva escusso il teste Macrina Saverio e all’udienza del 24.6.2009, dopo l’esame del teste della difesa Fazio Felice, il giudice rigettava la richiesta di perizia calligrafica alla quale, peraltro, la difesa contestualmente rinunciava.

 All’odierna udienza, dopo l’acquisizione dei documenti prodotti dalla difesa, dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale ed utilizzabili ai fini della decisione gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, le parti rassegnavano le conclusioni indicate in epigrafe ed il Giudice definiva il procedimento con lettura in pubblica udienza del dispositivo di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

GIOVIALE CARMINE VINCENZO (detto: “Enzo”), è stato tratto a giudizio per rispondere dei reati meglio specificati in epigrafe. Le risultanze dibattimentali consentono di ritenere provata la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai delitti a lui ascritti ai capi a) e c). Ed, invero, la principale fonte di prova nei confronti del GIOVIALE è rappresentata dalle dichiarazioni della persona offesa XXXXXXXXXX il quale, escusso all’udienza del 19 Maggio 2008, ha così ricostruito i fatti:

– dal 2000 al 2003 egli si dedicò ad attività di web-marketing per conto della società XXXXXXXXXX;

– poichè alcuni utenti avevano denunciato per truffa la predetta società ed alcuni suoi promotori, temendo di poter essere anch’egli destinatario, sia pure ingiustamente, di querele, si affidò per la tutela in sede penale dei propri interessi all’avvocato Graziella GIOVIALE (detta: “MariaGrazia”), sorella dell’odierno imputato (con esito positivo, atteso che le querele vennero in seguito rimesse);

– si presentò, allora, l’occasione di frequentare lo studio legale della famiglia GIOVIALE, presso cui lavorava quale avvocato GIOVIALE CARMINE VINCENZO (detto: “Enzo”), che, peraltro, XXXXXXXXXX conosceva sin dal 1995, quando gestiva un negozio di dischi a Soverato (CZ – Catanzaro) ed entrambi svolgevano l’attività di disc-jockey nella stessa città;

– fu poi un amico comune, tale Giuseppe Procopio (detto: “Pino”), al quale XXXXXXXXXX aveva confidato i timori di vedere intaccati i proventi del proprio lavoro per la XXXXXXXXXX (in ragione delle querele proposte dagli utenti e non ancora rimesse), che gli consigliò di rivolgersi proprio all’avvocato GIOVIALE per tutelare i propri interessi economici;

– l’imputato, approfittando della preoccupazione di XXXXXXXXXX per i propri risparmi, insistette sulla necessità di investirli, proponendosi come persona idonea allo scopo;

– l’investimento unico era inizialmente pari a 60.000,00 Euro, che furono da XXXXXXXXXX consegnati all’imputato alla presenza del signor Procopio Giuseppe (detto: “Pino”): a dire dell’avvocato GIOVIALE, la somma avrebbe generato, grazie alla sua opera, un profitto pari a 3.000,00 Euro in soli 2 (due) mesi e si trattava, sempre secondo il GIOVIALE, di investimenti immobiliari, di cui si occupava il proprio genitore con i direttori di alcune banche soveratesi, dott.ri Tigani Vincenzo (Banca Antonveneta – Filiale di Soverato (CZ – Catanzaro)) e Macrina Saverio (Banca Intesa – Filiale di Soverato(CZ – Catanzaro));

– contestualmente alla consegna della somma di denaro il GIOVIALE emise un assegno postdatato in favore di XXXXXXXXXX, garantendo che alla sua scadenza (prevista pe ril 30.6.2004) avrebbe potuto incassare l’assegno per l’importo di 63.000.000,00 Euro;

– in quell’arco di tempo il GIOVIALE si recava spesso in Bulgaria e in paesi dell’Est Europa, e rassicurava costantemente XXXXXXXXXX affermando che gli investimenti procedevano per il meglio;

– tranquillizzato dalle buone notizie ricevute dall’imputato e considerato che, invece, la vicenda della XXXXXXXXXX non sembrava avviarsi a soluzione, XXXXXXXXXX decideva di affidare a GIOVIALE altri 100.000,00 Euro al solo scopo di farli custodire, con l’intesa che l’imputato avrebbe dovuto restituirli unitamente ai precedenti 63.000,00 Euro. Anche in questa occasione XXXXXXXXXX consegnò somme in contanti e ricevette assegno postdatato di 100.000,00 Euro avente sempre scadenza 30.6.2004.

– Giunta la scadenza dei titoli, egli chiese che venissero onorati ma GIOVIALE prese tempo, affermando che avrebbe provveduto a restituirli nel mese di Novembre, poichè anche i 100.000,00 Euro erano stati investiti nel mercato dell’Est Europa.

– XXXXXXXXXX, però, preoccupato per la sorte dei propri risparmi, pose ugualmente all’incasso i 2 (due) assegni aventi scadenza 30 Giugno 2004, nella speranza che gli stessi fossero coperti, anche perchè riteneva che il giro di affari di GIOVIALE fosse di grosse dimensioni: il 30 Giugno 2004, quindi, versava i 2 (due) assegni presso la filiale di Banca Intesa a Soverato (CZ – Catanzaro);

– il direttore della Banca Intesa a Soverato (CZ – Catanzaro), dott. Saverio Macrina, lo contattava allora telefonicamente, tentando inutilmente di “convincerlo a ragionare”, definendo il GIOVIALE un nullatenente;

– XXXXXXXXXX ricevette nello stesso giorno un’altra telefonata da parte del Signor Procopio Giuseppe (detto: “Pino”), il quale intendeva indurlo a ritirare gli assegni posti all’incasso, passandogli poi nuovamente il direttore di Banca Intesa a Soverato (CZ – Catanzaro): Macrina Saverio, che a sua volta lo invitava a trovare una soluzione amichevole, evitando controversie giudiziarie che sarebbero durate anni, senza che egli riuscisse a recuperare i soldi consegnati a GIOVIALE;

– XXXXXXXXXX, preoccupato per il capitale investito e pressato da tutte le richieste ricevute, si accordò con l’avvocato GIOVIALE e a tal fine fu sottoscritta da entrambi una scrittura privata l’1 Luglio del 2004, alla presenza dei testimoni, nonché firmatari, Macrì Antonio, Giuseppe Procopio, Carmelo GIOVIALE (padre dell’imputato): l’imputato espressamente riconosceva gli importi che erano stati investiti, quelli assegnati e si impegnava alla restituzione delle somme, garantendo verbalmente a XXXXXXXXXX che i nuovi assegni emessi erano contestualmente tratti su un conto a lui intestato;

– unitamente alla scrittura privata GIOVIALE rilasciava quindi assegno avente scadenza 1.7.2004 (per l’importo di 10.000,00 Euro) regolarmente incassato da XXXXXXXXXX e 2 (due) nuovi titoli postdatati;

– XXXXXXXXXX si accorgeva però che gli altri assegni non ancora incassati e di importo più consistente si riferivano ad un altro conto corrente differente rispetto a quello su cui erano tratti i 2 (due) assegni scaduti il 30.6.2004 e richiamati dallo stesso XXXXXXXXXX dopo la sottoscrizione della scrittura privata;

– allarmato, chiedeva spiegazioni dal direttore di Banca Antonveneta – Filiale di Soverato (CZ – Catanzaro), dott. Vincenzo Tigani, il quale però, affermò di non potere fornire informazioni al riguardo per non violare il diritto alla privacy;

– avvicinandosi le date di scadenza degli assegni (il 30/11/2004) versò il primo per l’importo di 100.000,00 Euro, che però dopo una settimana venne restituito alla sua banca XXXXXXXXXX Filiale di Soverato (CZ – Catanzaro),perchè irregolare, essendo privo del timbro della Società che lo aveva emesso;

– lo studio legale che all’epoca seguiva XXXXXXXXXX , scrisse allora alla  Banca Antonveneta – Filiale di Soverato (CZ – Catanzaro) denunciando l’omesso protesto e informando che in data 15 Dicembre 2004 un altro assegno pari a 53.000,00 Euro sarebbe stato posto all’incasso;

– in data 15 Dicembre 2004, effettivamente XXXXXXXXXX versava il terzo assegno da 53.000,00 Euro e in questo caso fu elevato il protesto per mancanza di fondi;

– a quel punto XXXXXXXXXX capiva di essere stato definitivamente raggirato ed avviava tutte le azioni legali sia sul piano civile che su quello penale: in particolare effettuava un atto di precetto nei confronti della Società WINTRADE S.r.l. (di cui l’avvocato GIOVIALE era l’amministratore unico e delegato e sul cui conto corrente i titoli rilasciati con la scrittura privata risultavano tratti), che però non andava a buon fine, atteso che della società non veniva rintracciata la sede.

– Quanto al mandato per la gestione patrimoniale datato 26.2.2004 e prodotto in copia dal P.M., di cui a capo c), XXXXXXXXXX ne ha disconosciuto la firma ed ha precisato di aver appreso dell’esistenza di detto mandato, (dallo stesso definito “fantomatico” atteso che in nessuna sede è stato mai prodotto l’originale), nel corso della controversia civile insorta presso la sezione distaccata di Chiaravalle Centrale (CZ – Catanzaro), in seguito alla opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal GIOVIALE e basata appunto, anche su quel mandato.

– XXXXXXXXXX, quindi, ritenendosi vittima di raggiri e truffe da parte di colui che avrebbe dovuto essere il legale di fiducia, il suo consulente, la persona alla quale si era affidato in un momento di difficoltà, decideva di proporre querela nei suoi confronti. Egli, infatti, ha affermato che aveva piena fiducia in GIOVIALE, il quale peraltro gli prospettò sempre l’iniziale investimento di 60.000,00 Euro come operazione finanziaria non rischiosa, assicurandogli comunque che non avrebbe mai perso quanto investito e che le prospettive di guadagno erano elevate.

XXXXXXXXXX ha, infine, precisato che nella controversia civile pendente presso la sezione distaccata di Chiaravalle Centrale (CZ – Catanzaro), l’avvocato GIOVIALE ha coinvolto altri soggetti, ovvero la società WINTRADE S.r.l. e tale Fazio Felice che egli conosce per aver visto nello studio di GIOVIALE ma non per aver avuto con lo stesso rapporti professionali ed economici.

Così ricostruiti i fatti secondo la versione offerta da XXXXXXXXXX, occorre rilevare che poiché, inevitabilmente, la persona offesa (specie se costituita parte civile) appare portatrice di un interesse diretto all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, è necessario, come costantemente afferma la giurisprudenza di legittimità, sottoporre ad un’attenta verifica la credibilità intrinseca della testimonianza da essa resa, vagliando a tal fine ogni elemento utile al giudizio di attendibilità.

 Ebbene, nella specie, la testimonianza resa da XXXXXXXXXX appare logica, attendibile intrinsecamente per la sua coerenza interna oltre che estrinsecamente perchè riscontrata in punti fondamentali dalle altre emergenze dibattimentali che verranno di qui a poco esaminate.

Ed, invero, la vicenda relativa alla consegna della somma di 60.000,00 Euro all’avvocato GIOVIALE è stata confermata da Procopio Giuseppe (detto: “Pino”) (teste ammesso ex art. 507 c.p.p.), che ha assistito al fatto: il teste, sentito all’udienza del 23.6.2008, ha riferito di aver effettivamente consigliato a XXXXXXXXXX, di cui era amico e che gli aveva manifestato la necessità di investire una consistente somma di denaro, di rivolgersi ad “Enzo” GIOVIALE. Dopo alcuni incontri il Procopio non partecipò, in una occasione nel corso del 2003 assistette alla consegna di una somma in contanti da parte di XXXXXXXXXX  a GIOVIALE affinché fosse investita in attività all’estero. Successivamente XXXXXXXXXX lo contattò comunicandogli di esere preoccupato per l’incasso degli assegni che aveva ricevuto in garanzia dal GIOVIALE. L’imputato successivamente gli chiese di intercedere con XXXXXXXXXX affinché ritirasse i titoli posti all’incasso addivenendo ad una transazione: contattò XXXXXXXXXX in 2 (due) o 3 (tre) occasioni ed infine ritenne opportuno recarsi dal dott. Macrina, direttore della Banca Intesa, filiale di Soverato (CZ – Catanzaro), presso la quale XXXXXXXXXX aveva il proprio conto corrente, chiedendogli di intervenire. Il teste ha, quindi confermato sul punto quanto ha riferito la persona offesa, ovvero che utilizzando il proprio apparecchio cellulare, egli passò la telefonata al Macrina per farlo parlare con XXXXXXXXXX e convincerlo per una soluzione bonaria. Quindi, nello studio dell’imputato, egli sottoscriveva in qualità di testimone la scrittura privata del 1.7.2004, unitamente a GIVIALE Carmelo, padre dell’imputato e Macrì Antonio. In quell’occasione il GIOVIALE consegnò 3 (tre) assegni a XXXXXXXXXX facendo intendere che gli stessi erano tratti sul suo conto corrente personale (cfr. dichiarazioni rese dal Procopio in sede di s.i.t. e confermate in dibattimento).

Ulteriore riscontro alle dichiarazioni di XXXXXXXXXX sullo svolgimento dei fatti è giunto dalle dichiarazioni del teste Macrina Francesco Saverio, escusso all’udienza del 10.6.2009, il quale ha ricordato che XXXXXXXXXX, correntista presso la Banca Intesa, filiale di Soverato (CZ – Catanzaro) da lui diretta, si presentò nel 2004 con 2 (due) assegni di importo considerevole chiedendo che venisse verificata la disponibilità di fondi presso la banca trattaria (Banca Antonveneta, filiale di Soverato (CZ – Catanzaro)).

Apprendevano quindi che gli assegni erano privi di copertura e XXXXXXXXXX si lamentò del fatto che aveva consegnato quelle somme al GIOVIALE e stava rischiando di non recuperarle. In seguito, intervenne presso di lui il Procopio che gli chiese di convincere XXXXXXXXXX a non procedere oltre l’incasso dei titoli. Effettivamente quindi, egli parlò con l’odierna persona offesa telefonicamente in qualche modo perorando la causa di un bonario componimento della questione. Il dott. Macrina: che nel corso del suo esame è apparso soprattutto preoccupato di sminuire il proprio ruolo nella vicenda (tanto che, solo involontariamente ha riferito di un suo viaggio in Bulgaria con GIOVIALE, che in quell’occasione gli presentò arcivescovi e ministri), ha definito GIOVIALE come un “avocato d’affari”, nel senso che egli non si preoccupava di controversie legali ma di attività di mediazioni per investimento all’estero. L’imputato, che secondo il teste era un “solitario che pensava in grande”, era però anche amministratore di una società la WINTRADE S.r.l. che presso la Banca Intesa, filiale di Soverato (CZ – Catanzaro) da diretta dal Macrina aveva anche un conto corrente, sia pure modesto e garantito da una fidejussione prestata dal padre del GIOVIALE.

Anche Macrì Antonio, commercialista sia di GIOVIALE che (per breve periodo) da XXXXXXXXXX, ha confermato che XXXXXXXXXX aveva una consistente somma da investire e che a tal fine GIOVIALE gli presentò anche degli imprenditori, tra cui tale Fazio di Lamezia Terme che era interessato ad aprire una fabbrica in Bulgaria. I soldi, però, furono consegnati da XXXXXXXXXX a GIOVIALE che doveva poi occuparsi dell’investimento e della restituzione successiva della somma. Il teste, infatti, ha precisato di non sapere se fosse prevista la partecipazione societaria di XXXXXXXXXX alla segheria da aprire in Bulgaria o se semplicemente egli si fosse affidato al GIOVIALE consegnandogli i soldi che avrebbe dovuto investire. Macrì, poi, ha escluso di aver partecipato ad incontri tra i 3 (tre).

Il teste Tigani Vincenzo, direttore della Banca Antonveneta, filiale di Soverato (CZ – Catanzaro), dall’Agosto del 2001 fino a Novembre 2004, ha infine confermato che l’imputato era titolare di un conto corrente personale e di uno in qualità di amministratore di una società, WINTRADE S.r.l.

Posti in visione gli assegni tratti sul conto corrente 10361M con scadenza 30/06/2004 di importo rispettivamente pari a 100.000,00 Euro e 63.000,00 Euro, il teste li ha riconosciuti ed ha confermato di aver ricevuto una telefonata da parte del collega che doveva porli all’incasso, ovvero il direttore di Banca Intesa, filiale di Soverato (CZ – Catanzaro), Macrina Saverio che gli chiedeva il c.d. benefondi. Egli contattò anche il cliente per comunicargli che stavano per essere posti all’incasso 2 (due) assegni privi di copertura invitandolo a risolvere il problema. Gli assegni furono poi richiamati in seguito ad un accordo con il beneficiario. Il teste ha anche riconosciuto gli altri 3 (tre) assegni, rispettivamente di 100.000,00 Euro, 10.000,00 Euro e 53.000,00 Euro tratti sul conto corrente 10360Y. Per l’assegno di 10.000,00 Euro il conto era della società WINTRADE S.r.l. e per pagarlo raccolsero una dichiarazione di GIOVIALE che riconosceva il titolo in quanto tratto non a livello personale, ma in qualità di amministratore.

Con riferimento a quello che scadeva prima, dell’importo di 100.000,00 Euro, il signor XXXXXXXXXX si recò presso  Banca Antonveneta, filiale di Soverato (CZ – Catanzaro), diretta da Tigani, per chiedere chi era l’intestatario del conto corrente ma Tigani ritenne di non poter fornire l’informazione, in ciò confermando il racconto di XXXXXXXXXX. Orbene, la versione dei fatti resa da XXXXXXXXXX è stata pienamente riscontrata dalle dichiarazioni rese dagli altri testi, sicché deve ritenersi provato che effettivamente XXXXXXXXXX consegnò a GIOVIALE la somma complessiva di 160.000,00 Euro e che lo stesso non la restituì (se non nella minima parte di 10.000,00 Euro) come invece originariamente previsto.

Non può, invece, aderirsi alla prospettazione difensiva secondo la quale GIOVIALE Carmine Vincenzo (detto: “Enzo”) non perpetrò ai danni di XXXXXXXXXX alcun raggiro al fine di farsi consegnare la somma di denaro, atteso che in realtà, questi non gli consegnò somme da investire e successivamente restituire con gli interessi prodotti: le somme di denaro infatti erano stata consegnate da GIOVIALE a tale Fazio Felice e costituivano una sorta di quota di partecipazione sociale in una segheria che Fazio intendeva aprire in Bugaria. Sicché, poichè la segheria non fu aperta per un impedimento del Fazio, nessuna responsabilità neanche contrattuale poteva addursi a carico del GIOVIALE.

Orbene, il teste Fazio Felice, escusso all’udienza del 24.6.2009 ha precisato di aver chiesto all’avvocato GIOVIALE, che notoriamente conosceva bene il mercato bulgaro, di verificare le possibilità di una espansione della sua attività in quella nazione che presentava costi di manodopera inferiori a quelli nazionali, manifestando quindi l’intenzione di aprire una segheria all’estero. Chiese quindi al GIOVIALE di suggerirgli un socio finanziatore che potesse apportare il capitale necessario per l’operazione e l’imputato gli parlò di XXXXXXXXXX che gli venne presentato nello studio dell’avvocato. Secondo il teste, XXXXXXXXXX consegnò a lui stesso 160.000,00 Euro presso lo studio di GIOVIALE in 3 (tre) tranche da: 50.000,00 Euro ed una da 10.000,00 Euro. A garanzia del finanziamento XXXXXXXXXX ricevette titoli emessi però dal GIOVIALE. Mentre Fazio, a suo dire, non emise alcun titolo a garanzia dell’operazione.

Le dichiarazioni del teste Felice Fazio, appaiono assolutamente smentite da quelle rese, oltre che da XXXXXXXXXX, dal Procopio (indifferente rispetto alle parti) e dalle produzioni documentali.

Ed, invero:

a) nella “scrittura legale” prodotta dalla difesa di parte civile e datata 26.2.2004 sottoscritta “significativamente” solo dal GIOVIALE e dal Fazio (che in udienza ne ha riconosciuto la firma), entrambi davano atto che il Fazio riceveva da GIOVIALE 160.000,00 Euro per conto di XXXXXXXXXX, che però non sottoscriveva quell’atto né veniva allegato alcun mandato, e Fazio rilasciava a GIOVIALE una cambiale per l’intero importo. Appare allora chiaro che la “scrittura legale” (al pari del mandato fiduciario) è posticcia e redatta solo in seguito alle azioni legali promosse da XXXXXXXXXX presso la sezione distaccata del Tribunale di Chiaravalle Centrale (CZ – Catanzaro) con l’intenzione evidente di paralizzare le sue pretese con opposizione a decreto ingiuntivo. La “scrittura legale”, ove rappresentasse un fatto realmente avvenuto, smentisce le dichiarazioni stesse del teste Fazio che ha invece affermato di aver ricevuto i soldi direttamente da XXXXXXXXXX in 4 (quattro) tranche;

b) che la consegna materiale di soldi da parte di XXXXXXXXXX non sia avvenuta in favore di Fazio Felice ma del solo avvocato GIOVIALE è poi chiaramente dimostrato dagli assegni rilasciati a garanzia appunto dal GIOVIALE stesso. Non si vede perché un avvocato d’affari esperto in investimenti all’estero si esponesse personalmente rilasciando titoli di elevato importo a favore di XXXXXXXXXX, quando poi il diretto beneficiario della somma avrebbe dovuto essere Fazio Felice e non appunto GIOVIALE, garante dell’operazione.

c) Fazio,peraltro, ha dichiarato di non aver mai iniziato l’attività in Bulgaria (adducendo quale ragione la rigidità dell’inverno in quella nazione, dimenticando però di aver in teoria ricevuto la somma di denaro il 26.6.2004, ovvero quando la stagione rigida volgeva al termine) e che a Settembre del 2004 fu vittima di un sinistro stradale in conseguenza del quale subì diversi protesti che non gli consentirono di restituire la somma avuta in prestito e maggiorata degli interessi. Fazio, inoltre, contrariamente a quanto riportato nella “scrittura legale”, non inserì nella voce di bilancio dell’azienda la somma ricevuta.

d) Deve, ancora, evidenziarsi che proprio la “scrittura legale” sottoscritta da Fazio e dal GIOVIALE il 26 Febbraio 2004 dà atto, preliminarmente, della circostanza che l’avvocato GIOVIALE aveva ricevuto da XXXXXXXXXX per “gestione fiduciaria” la somma di 160.000,00 Euro, in ciò confermando involontariamente l’assunto accusatorio. E così si spiega anche perché fu GIOVIALE ad offrire in garanzia a XXXXXXXXXX 2 (due) assegni con scadenza 30 Giugno 2004.

e) E’ importante, sotto questo profilo, prestare attenzione anche ai tempi di restituzione: se effettivamente alla base dell’accordo tra XXXXXXXXXX e GIOVIALE ci fosse stato un serio investimento industriale (in realtà mai prospettato a XXXXXXXXXX), considerando la necessità di acquistare macchinari, di aprire la segheria e far partire la produzione, nessuno avrebbe potuto seriamente ritenere che già il 30 Giugno 2004 l’attività sarebbe stata talmente avviata da consentire la restituzione della somma, produttiva di interessi, al presunto socio finanziatore.

f) Appare, poi, significativo che il Fazio, dopo aver in teoria posto GIOVIALE nella situazione di vedersi protestato per aver emesso assegni al fine di garantire la restituzione di somme destinate alla sua impresa, sia stato “premiato” assumendo, dopo la vicenda, la qualità di collaboratore della WINTRADE S.r.l. di cui GIOVIALE era stato amministratore e poi socio. E, ancora, che Fazio abbia contraddittoriamente negato di aver mai conferito un mandato alle liti a 3 (tre) difensori in sede civile per intervenire nella controversia giudiziaria (unitamente a tale Princi e a GIOVIALE) pendente presso la sezione distaccata del Tribunale di Chiaravalle Centrale (CZ – Catanzaro) ed instaurarsi per l’opposizione del GIOVIALE al decreto ingiuntivo, arrivando finanche a non dichiararsi sicuro della veridicità della sottoscrizione di quel mandato (dichiarazioni in relazione alle quali con contestuale ordinanza devono trasmettersi gli atti al P.M. in sede per le valutazioni di competenza).

Altrettanto pregnante nella direzione della inattendibilità delle dichiarazioni del Fazio, appare ancora il falso “mandato di gestione fiduciaria” datato 26 Febbraio 2004 prodotto dalla difesa del GIOVIALE solo in copia e mai in originale (neanche dopo che XXXXXXXXXX ne disconosceva la sottoscrizione nel corso del giudizio civile, e senza quindi chiedere in quella sede la verificazione). La palese falsità ideologica del mandato e materiale della sottoscrizione si desume, oltre che dalla predetta circostanza della comoda volontà di non produrre l’originale (che avrebbe consentito di verificarne con un buon grado di certezza la genuinità con apposita perizia calligrafica), anche dalla successiva scrittura privata dell’1.07.2004, questa si certa nel contenuto e nella sottoscrizione (avvenuta alla presenza di più testimoni che lo hanno confermato): in detta scrittura, contrariamente a quanto affermato nel falso “mandato di gestione fiduciaria” (in cui si dichiarava che i soldi venivano da XXXXXXXXXX consegnati a GIOVIALE per investimenti industriali) è GIOVIALE a precisare che è la verità, ovvero di aver ricevuto le somme da XXXXXXXXXX esclusivamente perchè venissero custodite e non per prestiti a titolo personale o per conto terzi (come appunto la difesa pretenderebbe fose accaduto nei confronti di Fazio, in pratica finanziato da XXXXXXXXXX per il tramite GIOVIALE). In detta scrittura privata, che il GIOVIALE sottoscrisse al fine di far ritirare gli assegni posti in pagamento ed evitare il protesto, egli si assumeva la responsabilità di quanto accaduto e garantiva che XXXXXXXXXX non aveva nei suoi confronti alcun debito, oltre al fatto che gli assegni emessi unitamente alla scrittura fossero autentici e coperti. Così ricostruita in fatto la vicenda per cui è processo, non vi è dubbio che essa integri gli estremi dei delitti di truffa e falso di cui ai capi a) e c).

E’, invero, incontroverso che XXXXXXXXXX abbia deciso di consegnare la somma di denaro a GIOVIALE solo a seguito di artifici e raggiri posti in essere dall’odierno giudicabile. Egli, infatti, attraverso la serie di comportamenti finora analizzati, ha posto in essere una vera e propria falsa rappresentazione della realtà, classificabile come messa in scena consistita nel prospettare una sua “profonda conoscenza” del mercato immobiliare bulgaro ed un investimento privo di rischio a brevissima scadenza, in realtà mai avvenuto. Facendo affidamento sul fato che conosceva XXXXXXXXXX da molti anni e dalla circostanza di potersi vantare della conoscenza di vari direttori di filiali di banche locali, egli induceva XXXXXXXXXX ad affidargli i suoi risparmi da investire in immobili. Per convincerlo, poi, gli riferiva che l’investimento sarebbe stato curato dal di lui padre tramite i direttori di banca Macrina e Tigani (che hanno invece negato di aver mai effettuato investimenti promossi dall’imputato).

Tutti questi elementi di fatto avevano generato in XXXXXXXXXX, che riceveva notizie positive sull’esito del primo investimento di 60.000,00 Euro dal GIOVIALE, la ragionevole certezza di aver concluso un ottimo investimento e lo inducevano a consegnargli una successiva somma di 100.00,00 Euro sia pure per la sola custodia.

Con ciò quindi XXXXXXXXXX esprimeva la propria volontà negoziale ai fini del perfezionamento del contratto di deposito e di finanziamento. Ragionevole certezza che ha rappresentato il motivo unico per il quale la dazione è avvenuta: dagli artifici utilizzati dal GIOVIALE, era pertanto discesa, in via eziologicamente diretta, la manifestazione di consenso negoziale e pertanto l’assunzione di un’obbligazione contrattuale patrimonialmente valutabile (consistita nella consegna della somma di denaro per un importo complessivo di 160.000,00 Euro).

Quanto al profilo soggettivo, è indubbia la ricorrenza del necessario dolo. Il giudicabile ha dimostrato la sua malafede anche con il comportamento adottato successivamente, ovvero con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel corso del quale egli ha prodotto il “mandato di gestione fiduciaria”, da considerarsi assolutamente falso alla luce di quanto sopra esposto. E, conscio della sua incapienza, ha ancora sottoscritto una transazione l’1.7.2004 in cui consegnava assegni irregolari perchè emessi sul conto corrente della società WINTRADE S.r.l. di cui all’epoca era amministratore, privi del necessario timbro, così privando XXXXXXXXXX della garanzia dei primi 2 (due) assegni inizialmente consegnati e poi ritirati e lasciandogli in mano esclusivamente il protesto di un assegno di 53.000,00 Euro. Con ciò dimostrando ancora una volta come egli abbia pervicacemente perseguito il suo ingiusto profitto patrimoniale.

Quanto, in ultimo, al danno patrimoniale, ed al correlativo vantaggio, XXXXXXXXXX ha, per effetto della condotta del giudicabile, assunto un’obbligazione contrattuale che, senza il consenso viziato da una falsa rappresentazione della realtà, giammai avrebbe acquisito nel proprio patrimonio quale posta passiva, essendosi privato della somma di 160.000,00 Euro senza alcun corrispettivo a titolo di interesse e senza più riceverla in restituzione se non nei limiti di 10.000,00 Euro. Con connesso vantaggio patrimoniale del GIOVIALE che è, appunto, venuto in possesso del denaro sine titulo e mai restituito.

Indubbiamente, poi, al momento della proposizione della opposizione a decreto ingiuntivo, GIOVIALE falsificò il “mandato di gestione fiduciaria” per i motivi ampiamente sopra illustrati, contraffacendo la sottoscrizione di XXXXXXXXXX. Sussiste, altresì, l’elemento psicologico della falsità, come si desume dalle modalità della condotta.

Alla stregua delle suddette considerazioni, deve esser affermata la penale responsabilità dell’imputato per i reati di cui ai capi a) e c) della rubrica.

Non è stata, al contrario, raggiunta la prova dell’illegale attività di intermediazione finanziaria effettuata dal GIOVIALE. Ed, invero, proprio la truffa da lui perpetrata, dimostra che egli millantava la possibilità di investire nel mercato (peraltro immobiliare) bulgaro; i fatti dimostrano che in realtà egli utilizzò la menzogna per farsi consegnare le somme di denaro da XXXXXXXXXX, che poi non furono investite in titoli immobiliari o comunque in attività finanziarie. Sicchè ritiene questo GIOVIALE che non vi sia prova della sussistenza del reato di cui al capo b).

Sussiste, invece, quanto reati di cui ai capi a) e c) l’identità del medesimo disegno criminoso, essendo stati gli stessi eseguiti nell’esecuzione di un piano delittuoso chiaro sin dal momento din cui GIOVIALE si faceva consegnare le somme di denaro da XXXXXXXXXX.

Ricorrono, inoltre, le contestate aggravanti, sia per aver cagionato a XXXXXXXXXX un danno di rilevante entità, avendo egli consegnato a GIOVIALE ben 160.000,00 Euro, ovvero i suoi guadagni lavorativi, sia per aver commesso il fatto abusando del rapporto di prestazione d’opera intercorrente con XXXXXXXXXX. Possono, comunque, concedersi circostanze attenuanti generiche per meglio adeguare la pena alla gravità del fatto, da ritenersi, però, equivalenti alle aggravanti contestate.

Quanto alla pena, considerati gli elementi di cui all’art. 133 c.p., e alla luce, in particolare, delle modalità dell’azione e dell’intensità del dolo, va inflitta all’imputato la pena finale di mesi 8 (otto) di reclusione ed Euro 300,00 di multa (così determinata: pena base mesi 7 (sette) di reclusione ed Euro 200 di multa per il reato più grave di truffa, aumentata per la continuazione alla pena finale). Alla riconosciuta responsabilità penale consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Quanto alla pena, considerati gli elementi di cui all’art. 133 c.p., e alla luce, in particolare, delle modalità dell’azione e dell’intensità del dolo, va inflitta all’imputato la pena finale di mesi 8 (otto) di reclusione ed Euro 300,00 di multa (così determinata: pena base mesi 7 (sette) di reclusione ed Euro 200 di multa per il reato più grave di truffa, aumentata per la continuazione alla pena finale). Alla riconosciuta responsabilità penale consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Sussistono i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, attesa la risalenza nel tempo dell’unico precedente gravante sul GIOVIALE.

L’imputato va, altresì, condannato al risarcimento del danno cagionato alla parte civile, che, tenendo conto dell’importo del corrispondente danno patrimoniale, della condotta del GIOVIALE nelle vicende legali in sede civile, va liquidato per la sola componente morale in Euro 10.000,00. Il prevenuto va, infine, condannato alla refusione delle spese sostenute dalla stessa parte civile per la costituzione in giudizio che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 di cui Euro 2.700,00 per onorari, oltre accessori come per legge.

Con separata ordinanza va disposta la trasmissione di copia della sentenza e del verbale del 24.6.2009 al PM in sede per le valutazioni di competenza in relazione alle false dichiarazioni del teste Fazio Felice.

La complessità della motivazione ha imposto di indicare in giorni 90 (novanta) il termine per il deposito della stessa.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

Dichiara GIOVIALE Carmine Vincenzo colpevole dei delitti a lui ascritti ai capi a) e c) della rubrica unificati in continuazioni e, riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di mesi 8 (otto) di reclusione ed Euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e seguenti c.p.p.,

condanna, altresì, GIOVIALE Carmine Vincenzo al risarcimento dei danni morali in favore della costituita parte civile, che liquida nella misura di Euro 10.000,00, nonché al rimborso delle spese relative alla costituzione e difesa nel presente giudizio che determina in complessivi Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge;

Visto l’art. 163 c.p.

ordina la sospensione condizionale della pena.

Visto l’art. 530, comma 2, c.p.p.

Assolve GIOVIALE Carmine Vincenzo dal reato a lui ascritto al capo b) della rubrica perché il fatto non sussiste.

Visto l’art. 544, comma 3, c.p.p.

Indica in giorni 90 (novanta) il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Così deciso in Catanzaro l’8.7.2009

Il Giudice

(Assunta MAIORE)

Depositata in cancelleria: 17 SET 2009

 

Imputato e Condannato per Truffa e Falso in Scrittura privata:
GIOVIALE CARMINE VINCENZO (detto: “Enzo”)

Lista dei Testimoni:
Mar.llo De Santis – Guardia di Finanza – Catanzaro
Branca Valerio
Tigani Vincenzo – (direttore della Banca Antonveneta – Filiale di Soverato (CZ – Catanzaro))
Macrina Francesco Saverio – (direttore Banca Intesa – Filiale di Soverato(CZ – Catanzaro))
Procopio Giuseppe (detto: “Pino”)
Macrì Antonio
Fazio Felice
GIOVIALE Carmelo (padre dell’imputato)

avvocato catanzaro